Art. 1.
(Aree destinate ai fumatori).

      1. Negli ambienti chiusi, aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 2, delle strutture pubbliche e private di seguito indicate, devono essere istituite apposite aree destinate ai fumatori:

          a) uffici pubblici e privati;

          b) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università;

          c) stazioni di trasporto pubblico, ivi comprese quelle portuali, marittime e aeroportuali;

          d) strutture destinate allo svolgimento di attività educativa, sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo;

          e) esercizi commerciali, di ristorazione e qualsiasi altro locale in cui si somministrano alimenti e bevande;

          f) locali destinati ad uso comune di alberghi, pensioni e locande;

          g) sedi istituzionali pubbliche di ogni livello.