1. Negli ambienti chiusi, aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 2, delle strutture pubbliche e private di seguito indicate, devono essere istituite apposite aree destinate ai fumatori:
a) uffici pubblici e privati;
b) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università;
c) stazioni di trasporto pubblico, ivi comprese quelle portuali, marittime e aeroportuali;
d) strutture destinate allo svolgimento di attività educativa, sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo;
e) esercizi commerciali, di ristorazione e qualsiasi altro locale in cui si somministrano alimenti e bevande;
f) locali destinati ad uso comune di alberghi, pensioni e locande;
g) sedi istituzionali pubbliche di ogni livello.